lunedì 27 gennaio 2014

Come è ormai noto la certificazione energetica è obbligatoria per tutti i contratti di compravendita e locazione. Già dal 2007  possedere l'Attestato di Certificazione Energetica, ACE, era condizione necessaria e sufficiente per accedere a incentivi e agevolazioni fiscali.

Con il D.lgs. 63/2013, convertito poi nella Legge 90/2013 si passa all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che definisce la quantità di energia primaria consumata con un uso standard dell'immobile, considerando il consumo dell'acqua calda sanitaria,  la climatizzazione invernale/estiva, l'illuminazione.
Inoltre si tiene conto dell'isolamento dell'edificio, delle caratteristiche tecniche costruttive, e degli eventuali interventi fatti per l'efficientamento dell'immobile.

Dalla verifica di questi e altri fattori, come ad esempio l'esposizione dell'edificio, le superfici finestrate, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione ecc. il programma informatico scelto dal certificatore, assegnerà all'immobile una classe energetica, si va dalle classi più efficienti A e B, a scendere fino alla meno efficiente, rappresentata dalla classe "G".

Il tecnico, analizzato lo stato di fatto dell'immobile in questione, potrà quindi suggerire degli interventi volti al miglioramento, che potranno essere ad esempio la  sostituzione degli infissi presenti con altri più efficienti, la revisione dell'impianto termico, con eventuale sostituzione della caldaia, l'installazione di pannelli fotovoltaici, lacoibentazione esterna delle pareti opache. Questi accorgimenti consentiranno di salire di classe e quindi di avere un maggior risparmio energetico, con relativo risparmio economico.

Per gli immobili l'APE è obbligatoria nella compravendita dal 1° luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 per i contratti di locazione, dal 21 febbraio 2014 per coloro che non allegano l’APE al contratto di vendita e di locazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 a 18.000 euro
(Vedi la legge di conversione n. 9 del 21 febbraio 2014 e DL Destinazione Italia n. 145 del 24 dicembre 2013).


Ora le compravendite e gli affitti stipulati senza allegare l’APE, non rischiano più, come prima, la nullità dell'atto, ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, i trasgressori sono puniti con multe dai 3.000 ai 18.000 euro. 
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa va dai 1.000 ai 4.000 euro. Se il contratto non eccede i tre anni, la sanzione sarà ridotta della metà. La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti, in parti uguali.

L'APE  è anche indispensabile per ottenere dal GSE (Gestione Servizi Energetici) gli incentivi statali sul fotovoltaico.

Il certificato, ove si verifichino le condizioni richieste dalla normativa, avrà validità massima di 10 anni, e saràaggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Il D.lgs. 63/2013 fornisce anche i criteri per quanto concerne la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la produzione di acqua calda sanitaria, e si descriveranno i criteri da seguire per la prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata, limitatamente al settore terziario si daranno criteri per l'illuminazione artificiale degli edifici.

 Per approfondimenti vedi: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg

Volendo essere più pratici, con riferimento alla Regione Lazio, una volta che il certificatore ha redatto L'APE, dovrà consegnarlo allo sportello della Regione che raccoglie e revisiona tutti gli attestati, per la Regione Lazio, (farà fede il timbro che vi apporranno alla consegna) che si trova a Roma in via Pietro Felter 16,  tuttavia dal 26 marzo 2014 è attivo anche il servizio PEC, quindi i tecnici muniti di posta certificata, possono trasmettere gli attestati anche attraverso questo canale.










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